
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita una associazione denominata “Centro
Libero Analisi e Ricerche (C.L.A.R.), xcon sede
in Fano, Via Mura del Sangallo, n. 24.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende
operare per la libertà in campo spirituale,
la parità in campo politico e la solidarietà
in campo sociale.
In Particolare l’Associazione si prefigge di promuovere
e sviluppare le seguenti attività:
- Studi ed Analisi storico-politiche rivolte ad
approfondire la conoscenza della situazione reale
dell’Italia e dell’Europa nel contesto mondiale-
- Indagini e sperimentazioni in campo psicologico,
pedagogico e didattico, indiziate ad individuare
ad attuare metodi educativi che favoriscano la libera
e piena estrinsecazione delle qualità spirituali
dell’Individuo.
- Progettazione. Realizzazione e coordinamento di
corsi di formazione ed ogni altra attività
connessa nel settore educativo (scolare e post-scolare),
della formazione professionale e dell’assistenza
sociale;
- Ricerche in campo dell’organizzazione economica
e sociale, orientate a creare il giusto rapporto
fra lavoro e capitale, alla luce dei compiti morali
dell’individuo e della missione dei popoli;
- Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e ambientale, in quanto fonte insostituibile di
armonia tra l’uomo e il mondo che lo circonda;
- Pratiche sportive e terapeutiche utili a mantenere
e recuperare un corretto equilibrio fisico e psicologico.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,
l’associazione può costituire commissioni
o comitati scientifici e/o culturali:
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione viene stabilita a tempo
indeterminato.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) Dal capitale iniziale versato;
b) Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà
dell'associazione;
c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con
le eccedenze di bilancio;
d) Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) Dalle quote sociali annue;
b) Da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni
o partecipazioni ad esse;
c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l'attività sociale.
Art. 5 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di
ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio
verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.
Art. 6 - Soci
Gli associati si distinguono in:
a) Associati fondatori;
b) Associati ordinari;
c) Associati sostenitori.
Sono associati fondatori, coloro che risultano dall'atto
costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per
tutta la durata dell'associazione, salvo dimissioni
da presentare per iscritto e con effetto dal primo
giorno dell'anno successivo a quello di presentazione
delle dimissioni.
Sono obbligati al versamento di una quota annuale
di associazione.
Sono associati ordinari, le persone che avendo compiuto
la maggiore età, vengano ammesse dietro loro
richiesta e dietro presentazione di almeno due associati,
con delibera dell'organo amministrativo.
Sono obbligati al versamento di una quota annuale
di associazione.
Sono associati sostenitori gli Enti, le associazioni,
le persone giuridiche e le persone la cui domanda
di ammissione verrà accettata dal Consiglio
Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione,
la quota di associazione annualmente stabilita dal
Consiglio.
Gli associati, nelle persone dei loro rappresentanti,
avranno diritto di frequentare i locali sociali,
di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale
prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte
le manifestazioni organizzate dall'associazione.
La qualifica di associato può venir meno
per dimissioni, per morosità ed indegnità.
L'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio.
Non possono in alcun caso essere ammesse nell’associazione
persone e qualsiasi titolo appartenenti a società
segrete, sette e confraternite laiche e religiose.
Art. 7 - Consiglio direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da cinque membri a scelta dell'assemblea.
Il Consiglio rimane in carica per tre anni.
In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri,
il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione. I consiglieri così sostituiti
restano in carica per la durata residua del Consiglio
direttivo.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente
o uno degli altri componenti lo ritenga opportuno,
e comunque almeno una volta l'anno per deliberare
in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed
eventualmente all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva di almeno tre componenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto,
su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della seduta.
Il Consiglio direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione senza limitazioni. Esso procede
pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori,
determinandone la retribuzione; compila il regolamento
per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza
è obbligatoria per tutti gli associati.
Il presidente e, in sua assenza, il vicepresidente:
- Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea
e del consiglio;
- Provvede a quanto necessario per l'amministrazione,
l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.
Il segretario ha funzioni eminentemente operative
e di supporto tecnico, coordina e armonizza l'operato
dei diversi organi dell'associazione, controlla
l'adempimento delle diverse incombenze connesse
alla vita dell'associazione, al fine di garantirne
la continuità ed il buon funzionamento.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea degli associati è convocata,
anche fuori dalla sede sociale, dal consiglio, mediante
comunicazione a ciascun associato della data, del
luogo e dell'ordine del giorno della riunione almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'assemblea può essere convocata su domanda
firmata da almeno un decimo degli associati aventi
diritto a norma dell'art. 20 c.c.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta
l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Hanno diritto ad intervenire nell'assemblea tutti
gli associati in regola col pagamento della quota
associativa.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può
farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega
scritta anche da membri del consiglio, salvo, in
questo caso, per l'approvazione del bilancio e per
le deliberazioni in ordine alla responsabilità
dei membri del consiglio.
L'assemblea è validamente costituita e delibera,
con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. :
- Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
e sulla destinazione o copertura, rispettivamente,
dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- Sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo,
previa fissazione del numero dei componenti;
- Sulle nomine dei componenti l'organo di controllo,
previa fissazione del numero dei componenti;
- Sulla nomina dei componenti le commissioni o i
comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione
del numero dei componenti;
- Sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione
del patrimonio;
- Sulle modifiche dei patti associativi;
- Su quanto altro a lei demandato per legge o per
statuto.
Per le modifiche del presente statuto, occorre una
maggioranza pari a due terzi degli associati.
L'assemblea è presieduta dal presidente del
Consiglio direttivo o, in mancanza, dal vicepresidente;
in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina un proprio
presidente.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario
e constata la regolarità delle deleghe ed
il diritto d'intervenire in assemblea.
Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale
firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 9 - Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è composto da tre
membri effettivi e due supplenti; durano in carica
tre esercizi sociali e sono nominati dall'assemblea
degli associati.
L'ineleggibilità e la decadenza come anche
il funzionamento dell'organo ed i diritti e doveri
dei componenti del Collegio sono regolati dagli
artt. 2398-2408 c.c., valevoli per le società
azionarie.
Art. 10 - Commissioni o comitati
Le commissioni o comitati sono composti da tre a
cinque membri effettivi, eletti anche fra persone
estranee all'associazione; essi durano in carica
per il periodo stabilito dall'assemblea degli associati
all'atto della nomina; l'assemblea ne nomina altresì
il presidente e può determinare anche un
emolumento ai componenti.
Le commissioni o i comitati hanno il compito di:
- Elaborare studi o ricerche nel quadro delle finalità
associative indicate all'art. 2 del presente statuto;
- Svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.
Art. 11 - Scioglimento
Nel caso di scioglimento dell'associazione, per
qualsiasi causa, l'assemblea degli associati:
- Determina le modalità di liquidazione e
devoluzione del patrimonio residuo;
- Nomina fino a tre liquidatori anche fra non associati,
fissandone i poteri.
Art. 12 - Altre disposizioni
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le norme previste dalla legge.