Clar - Centro Libero Analisi e Ricerche
Via Mura del Sangallo, 24 - 61032 FANO (PS) - tel e fax 0721/803487 - clar@clar.it
 
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Lo statuto
 

 

STATUTO

 

Art. 1 - Denominazione e sede


E' costituita una associazione denominata “Centro Libero Analisi e Ricerche (C.L.A.R.), xcon sede in Fano, Via Mura del Sangallo, n. 24.

Art. 2 - Finalità


L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende operare per la libertà in campo spirituale, la parità in campo politico e la solidarietà in campo sociale.
In Particolare l’Associazione si prefigge di promuovere e sviluppare le seguenti attività:
- Studi ed Analisi storico-politiche rivolte ad approfondire la conoscenza della situazione reale dell’Italia e dell’Europa nel contesto mondiale-
- Indagini e sperimentazioni in campo psicologico, pedagogico e didattico, indiziate ad individuare ad attuare metodi educativi che favoriscano la libera e piena estrinsecazione delle qualità spirituali dell’Individuo.
- Progettazione. Realizzazione e coordinamento di corsi di formazione ed ogni altra attività connessa nel settore educativo (scolare e post-scolare), della formazione professionale e dell’assistenza sociale;
- Ricerche in campo dell’organizzazione economica e sociale, orientate a creare il giusto rapporto fra lavoro e capitale, alla luce dei compiti morali dell’individuo e della missione dei popoli;
- Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e ambientale, in quanto fonte insostituibile di armonia tra l’uomo e il mondo che lo circonda;
- Pratiche sportive e terapeutiche utili a mantenere e recuperare un corretto equilibrio fisico e psicologico.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali:


Art. 3 - Durata


La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Patrimonio


Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) Dal capitale iniziale versato;
b) Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) Dalle quote sociali annue;
b) Da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 5 - Esercizio finanziario


L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6 - Soci


Gli associati si distinguono in:
a) Associati fondatori;
b) Associati ordinari;
c) Associati sostenitori.
Sono associati fondatori, coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione, salvo dimissioni da presentare per iscritto e con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni.
Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione.
Sono associati ordinari, le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due associati, con delibera dell'organo amministrativo.
Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione.
Sono associati sostenitori gli Enti, le associazioni, le persone giuridiche e le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.
Gli associati, nelle persone dei loro rappresentanti, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione.
La qualifica di associato può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità.
L'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio.
Non possono in alcun caso essere ammesse nell’associazione persone e qualsiasi titolo appartenenti a società segrete, sette e confraternite laiche e religiose.

Art. 7 - Consiglio direttivo


L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri a scelta dell'assemblea.
Il Consiglio rimane in carica per tre anni.
In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. I consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio direttivo.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o uno degli altri componenti lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno tre componenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il presidente e, in sua assenza, il vicepresidente:
- Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio;
- Provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.
Il segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina e armonizza l'operato dei diversi organi dell'associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

Art. 8 - Assemblea


L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal consiglio, mediante comunicazione a ciascun associato della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'art. 20 c.c.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Hanno diritto ad intervenire nell'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta anche da membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in ordine alla responsabilità dei membri del consiglio.
L'assemblea è validamente costituita e delibera, con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. :
- Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- Sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo, previa fissazione del numero dei componenti;
- Sulle nomine dei componenti l'organo di controllo, previa fissazione del numero dei componenti;
- Sulla nomina dei componenti le commissioni o i comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
- Sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- Sulle modifiche dei patti associativi;
- Su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Per le modifiche del presente statuto, occorre una maggioranza pari a due terzi degli associati.
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina un proprio presidente.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto d'intervenire in assemblea.
Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 9 - Collegio dei revisori


Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti; durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall'assemblea degli associati.
L'ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell'organo ed i diritti e doveri dei componenti del Collegio sono regolati dagli artt. 2398-2408 c.c., valevoli per le società azionarie.

Art. 10 - Commissioni o comitati


Le commissioni o comitati sono composti da tre a cinque membri effettivi, eletti anche fra persone estranee all'associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della nomina; l'assemblea ne nomina altresì il presidente e può determinare anche un emolumento ai componenti.
Le commissioni o i comitati hanno il compito di:
- Elaborare studi o ricerche nel quadro delle finalità associative indicate all'art. 2 del presente statuto;
- Svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.

Art. 11 - Scioglimento


Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati:
- Determina le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo;
- Nomina fino a tre liquidatori anche fra non associati, fissandone i poteri.

Art. 12 - Altre disposizioni


Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge.


 

 

 
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